<< 1. Gli aiuti all' investimento a favore delle imprese di cui all' articolo 1, sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA, ai sensi della
legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale, non possono superare cumulativamente l' intensità del quindici per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull' intero territorio regionale. Detti aiuti possono raggiungere un' ulteriore intensità del dieci per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e Gorizia. >>.