1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall'
articolo 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, cosė come sostituito dall' articolo 1.