Art. 9
Proprietà del materiale cartografico finanziato
1. La proprietà degli elaborati finanziati rimane dell' ente committente anche se l' Amministrazione regionale si riserva il diritto d' uso e di diffusione a titolo gratuito per i propri fini istituzionali.
2. Copia degli elaborati è depositata presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene inserita nell' archivio cartografico regionale.