Art. 5
1. I residui indicati all' articolo 4, comma 1 lettera c), sono definiti << combustibili >> qualora destinati all' impiego in processi di produzione di calore o energia, con l' esclusione delle materie prime secondarie previste dall' articolo 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1990, n. 30. La loro utilizzazione si inserisce nel quadro dell' attivitą regionale di incentivazione dell' impiego di combustibili alternativi.
2. L' impiego dei residui di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c) come combustibile nel processo di produzione di calore o energia deve essere comunque espressamente autorizzato secondo le procedure di cui al
DPR 24 maggio 1988, n. 203.