1. Dai processi delle lavorazioni industriali derivano tre tipi di residui:
a) i rifiuti, intesi come sostanze abbandonate o destinate all' abbandono ai sensi della definizione fornita dalle direttive CEE e dal DPR 10 settembre 1982, n. 915;
b) i residui utilizzabili in ulteriori processi produttivi al fine della realizzazione di ulteriori prodotti finiti; tali residui sono denominati << materie prime secondarie >> ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475;
c) i resti di materie prime e materie prime secondarie, non ulteriormente utilizzabili in diversi processi produttivi, ma suscettibili di combustione ai fini della produzione di energia o calore ovvero utilizzabili esclusivamente nell' ambito di processi di combustione.