Legge regionale 09 dicembre 1991, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 11/04/2014

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
Art. 1
 Interventi concernenti la promozione del sistema
dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti e con l' obiettivo di proporre un' immagine unitaria ed integrata delle realtà dei trasporti della regione Friuli - Venezia Giulia, favorendone un' efficace presentazione a carattere promozionale sui mercati di interesse regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, partecipandovi, la formazione di un Consorzio di cui possono far parte enti pubblici ed organismi privati interessati al settore dei traffici.
2. A tal fine, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi annuali, fino al 90% della spesa prevista e ritenuta ammissibile, per la realizzazione dei programmi di attività del Consorzio di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese di gestione.
4. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell' anno di erogazione.
5. Il rendiconto relativo all' utilizzazione dei contributi concessi deve essere presentato, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 1, L. R. 4/1992