Art. 18
1. Con riferimento agli interventi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e all'
articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi predetti dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato a norma delle vigenti disposizioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune.
2. Con riferimento agli interventi indicati al comma 1, nonché a quelli aventi ad oggetto gli edifici adibiti agli usi di cui all'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, qualora gli interessati siano ricorsi a progetti stralcio o a lotti di progetti generali in corrispondenza dell' entità di finanziamento ricevuto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti sugli importi dell' opera eccedente il finanziamento concesso su domanda da presentarsi anche oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
3. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i finanziamenti integrativi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e all'
articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, a copertura della quota di spesa assunta a carico dei beneficiari di finanziamenti principali di importo inferiore a quello necessario per il finanziamento totale dell' opera.
5. In relazione agli edifici indicati al comma 4, sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa con i quali è stato disposto, anche in assenza di perizia, l' utilizzo di economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.