Art. 10
1. Le disposizioni previste dall'
articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, così come modificato dagli articoli 58 e 59 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, che alla data degli eventi sismici del 1976 occupavano effettivamente e stabilmente un altro alloggio nel medesimo Comune in qualità di titolari di una quota minoritaria del diritto di proprietà.
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, ancorché siano state respinte per ragioni di merito oltre che per essere state presentate oltre i termini utili.