<< Art. 8
Programma per terreni stanziali e campi transito
1. Le Province individuano, di concerto con i Comuni e sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.
2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed č soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della
legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. >>.