Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 51/1993
2 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
3 Comma 2 interpretato da art. 34, comma 1, L. R. 29/1996
Art. 2
2. A tal fine l' Amministrazione regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, č autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati che svolgono istituzionalmente attivitā sociale e assistenziali.