Art. 9
1. Per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4767 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione << Spese per l' erogazione agli aventi diritto delle prestazioni relative alle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti soppressi e trasferite alla Regione dall'
articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. All' onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul medesimo capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - del più volte citato stato di previsione.