Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.
Art. 6
 
1. Ai fini dell' ultimazione degli adempimenti di cui all' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale, in conformitā con i principi generali fissati dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, č autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, e 28 agosto 1989, n. 20, in quanto applicabili, per un numero non superiore a 10 unitā di cui 2 nella qualifica funzionale di consigliere e 8 in quella di segretario, da utilizzare con le modalitā di cui all' articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.