Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.
CAPO II
 Disposizioni in materia di incentivi
alla produzione legnosa
Art. 3
 
1. Le funzioni amministrative e i compiti in materia di incentivi alla produzione legnosa trasferiti alla Regione dall' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, già di competenza dell' Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC), esercitati dall' Ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono svolti dall' Amministrazione regionale con le modalità e le procedure di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO III
 Disposizioni in materia di personale
Art. 4
1. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici degli enti soppressi di cui all' articolo 1, ed amministrato dall' Ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato, a decorrere dal 19 aprile 1990, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge.
2. Il personale già in servizio presso gli ispettorati dell' alimentazione operanti nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, messo a disposizione dell' Amministrazione regionale, ai sensi dell' art. 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, o in posizione di comando presso l' Amministrazione regionale, può essere inquadrato con effetto rispettivamente dalla data della messa a disposizione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondente alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella << B >> allegata alla presente legge.
3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso gli Enti o le Amministrazioni di provenienza.
6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta alla data d' inquadramento l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza determinato ai sensi del comma 5, lettera b).
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 3, L. R. 8/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
3 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 6
 
1. Ai fini dell' ultimazione degli adempimenti di cui all' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale, in conformità con i principi generali fissati dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, e 28 agosto 1989, n. 20, in quanto applicabili, per un numero non superiore a 10 unità di cui 2 nella qualifica funzionale di consigliere e 8 in quella di segretario, da utilizzare con le modalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
Art. 7
 
1. Per le esigenze di cui all' articolo 6 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale geometra disegnatore di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.
CAPO IV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
 
2. Gli oneri conseguenti all' applicazione del comma 1, relativi al personale ivi citato, pari a lire 350 milioni, fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
3. Per il rimborso degli oneri relativi all' erogazione dei servizi e per le attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.150 milioni per l' anno 1991.
5. Al predetto onere di lire 2.150 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
6. All' onere di lire 2.150 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.
7. Per l' introito dei proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall' erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - si utilizza al Titolo III - Categoria 3.2. - il capitolo 781 (3.2.6.) con la denominazione << Proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall' erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70 ( rilevanti agli effetti dell' IVA ) >>.