Art. 19
Finanziamento integrativo per la spesa sanitaria
di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'
articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di essere ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avverrà con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 170.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.