Legge regionale 29 dicembre 1990 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 1

1. Al fine di assicurare il definitivo completamento dell' opera di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le residue disponibilità esistenti sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> anche per l' attuazione di interventi una tantum, con i criteri e le modalità previste dalle leggi di settore.

Art. 2

1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dell' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dall' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

5. Per le finalità previste dagli articoli 30, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 90 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.

6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.

7. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.

8. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.

Art. 3

1. Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 27 e dall' articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e dal terzo comma dell' articolo 27 e dall' articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1995.

7. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Per le finalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall' articolo 29 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

10. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

11. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

13. Per le finalità previste dall' articolo 46 bis, inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dal secondo comma dell' articolo 50 e dal secondo comma dell' articolo 51, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, modificati dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.

14. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

15. L' onere complessivo di lire 10.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 4

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell' anno 1990, un finanziamento straordinario a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei Comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà corrisposto per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e verrà ripartito in misura proporzionale rispetto all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.

Art. 5

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spesa d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII- il capitolo 2338 (2.1.234.3.08.16) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

Art. 6

1. All' onere complessivo di lire 51.500 milioni derivante dagli articoli 2, 4 e 5 si provvede, in relazione al disposto di cui all' articolo 1, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, corrispondente a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, delle annualità iscritte dal 1981 al 1989 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879.

2. All' onere complessivo di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, derivante dall' articolo 3, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1993 al 2006, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato.

3. All' onere di lire 6.000 milioni annui derivante per gli anni successivi al 2206 si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 7.000 milioni autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Art. 7

1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 1.076.431.582 nell' anno 1990.

2. L' annualità relativa al predetto limite, autorizzata per l' anno 1990, viene ridotta di lire 1.076.431.582; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.444.399.578 non utilizzate negli anni precedenti.

3. Il limite di impegno di lire 800 milioni autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583 per l' anno 1991.

4. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583 per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 794.987.362 non utilizzate negli anni precedenti.

5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 308.615.856 per l' anno 1990, di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992.

6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte di lire 308.615.856 per l' anno 1990, di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 491.480.124 non utilizzate negli anni precedenti.

7. Le ulteriori disponibilità di complessive lire 10.651.442.633 non utilizzate negli anni precedenti il 1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.

8. Lo stanziamento del capitolo 7336 del precitato stato di previsione viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo di lire 18.378.417.266, suddiviso in ragione di lire 16.134.027.056 per l' anno 1990, corrispondente per lire 14.382.309.697 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 1.033.611.584 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992.

9. Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato con l' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 96, viene ridotto di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e di lire 222.463.308 per l' anno 1991.

10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e di lire 222.463.308 per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 553.405.726 non utilizzate negli anni precedenti.

11. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 645.894.310 per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992.

12. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte di lire 645.894.310 per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.649.739.586 non utilizzate negli anni precedenti.

13. Il limite di impegno di lire 700 milioni autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene ridotto di lire 547.778.724 per l' anno 1990, di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di lire 513.797.056 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 508.797.056 per l' anno 1994.

14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1994, vengono ridotte rispettivamente di lire 547.778.724 per l' anno 1990, di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di lire 513.797.056 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 508.797.056 per l' anno 1994; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.555.815.594 non utilizzate negli anni precedenti.

15. Il limite di impegno di lire 230 milioni autorizzato con l' articolo 63 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotto di lire 117.304.027 per l' anno 1990, di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire 160.605.758 per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di lire 205.647.054 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.

16. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996, vengono ridotte rispettivamente di lire 117.304.027 per l' anno 1990, di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire 160.605.758 per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di lire 205.647.054 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 241.501.872 non utilizzate negli anni precedenti.

17. Le ulteriori disponibilità di complessive lire 6.561.309.558 non utilizzate negli anni precedenti il 1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.

18. Lo stanziamento del capitolo 8292 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo di lire 16.508.151.855, suddiviso in ragione di lire 14.052.118.617 per l' anno 1990, corrispondente per lire 12.561.772.336 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 1.099.112.348 per l' anno 1991 e di lire 1.356.920.890 per l' anno 1992.

19. Le riduzioni relative agli anni successivi al 1992 graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 694.723.965 per l' anno 1993, di lire 714.444.110 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.

20. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l' articolo 44 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene ridotto di lire 609.615.022 per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992.

21. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte rispettivamente di lire 609.615.022 per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.351.401.346 non utilizzate negli anni precedenti.

22. Lo stanziamento del capitolo 8302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo di lire 4.316.974.553, suddiviso in ragione di lire 2.961.016.368 per l' anno 1990, corrispondente per lire 2.351.401.346 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992.

Art. 8

1. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, la residua somma di lire 80.098.467.419 disponibile sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> riaffluisce al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.

2. In relazione al disposto di cui all' art. 1, gli importi relativi alle riduzioni disposte per l' anno 1990 sui diversi limiti di impegno con i commi due, quattro, sei, sette, dieci, dodici, quattordici, sedici, diciassette e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> nell' ammontare complessivo di lire 33.147.162.041, corrispondente, per lire 29.295.483.379 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni con i decreti dell' Assessore alle finanze indicati ai commi otto, diciotto e ventidue del medesimo articolo 7.

3. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire 113.245.629.460 per l' anno 1990.

4. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene ridotto dell' ulteriore importo di lire 80.098.467.419 per l' anno 1990, corrispondente, per lire 52.448.427.497, a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, delle annualità iscritte dal 1981 al 1989 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879.

5. Gli importi relativi alle riduzioni disposte sui diversi limiti di impegno per gli anni successivi al 1990 con i commi due, quattro, sei, dieci, dodici, quattordici, sedici e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> nei diversi esercizi come segue:

a) per l' anno 1991 lire 2.778.892.539;

b) per l' anno 1992 lire 3.277.489.094;

c) per l' anno 1993 lire 694.723.965;

d) per l' anno 1994 lire 714.444.110;

e) per l' anno 1995 lire 229.019.502;

f) per l' anno 1996 lire 230.000.000.

6. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire

6.056.381.633, suddiviso in ragione di lire 2.778.892.539 per l' anno 1991 e di lire 3.277.489.094 per l' anno 1992.

7. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1992 affluiranno al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.