Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 
1. Per le finalitā previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dell' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
7. Per le finalitā previste dall' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, č autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.
Art. 3
 
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1995.
7. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalitā previste dall' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall' articolo 29 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
10. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
11. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
12. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
15. L' onere complessivo di lire 10.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
16. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 
2. All' onere complessivo di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, derivante dall' articolo 3, ed a quello che ne deriverā per gli anni dal 1993 al 2006, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato.
Art. 7
 
2. L' annualitā relativa al predetto limite, autorizzata per l' anno 1990, viene ridotta di lire 1.076.431.582; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.444.399.578 non utilizzate negli anni precedenti.
3. Il limite di impegno di lire 800 milioni autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583 per l' anno 1991.
4. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583 per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 794.987.362 non utilizzate negli anni precedenti.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 308.615.856 per l' anno 1990, di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992.
6. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte di lire 308.615.856 per l' anno 1990, di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 491.480.124 non utilizzate negli anni precedenti.
7. Le ulteriori disponibilitā di complessive lire 10.651.442.633 non utilizzate negli anni precedenti il 1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.
9. Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato con l' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 96, viene ridotto di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e di lire 222.463.308 per l' anno 1991.
10. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e di lire 222.463.308 per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 553.405.726 non utilizzate negli anni precedenti.
11. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 645.894.310 per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992.
12. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte di lire 645.894.310 per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.649.739.586 non utilizzate negli anni precedenti.
13. Il limite di impegno di lire 700 milioni autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene ridotto di lire 547.778.724 per l' anno 1990, di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di lire 513.797.056 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 508.797.056 per l' anno 1994.
14. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1994, vengono ridotte rispettivamente di lire 547.778.724 per l' anno 1990, di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di lire 513.797.056 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 508.797.056 per l' anno 1994; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.555.815.594 non utilizzate negli anni precedenti.
15. Il limite di impegno di lire 230 milioni autorizzato con l' articolo 63 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotto di lire 117.304.027 per l' anno 1990, di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire 160.605.758 per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di lire 205.647.054 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.
16. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996, vengono ridotte rispettivamente di lire 117.304.027 per l' anno 1990, di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire 160.605.758 per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di lire 205.647.054 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 241.501.872 non utilizzate negli anni precedenti.
17. Le ulteriori disponibilitā di complessive lire 6.561.309.558 non utilizzate negli anni precedenti il 1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.
19. Le riduzioni relative agli anni successivi al 1992 graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 694.723.965 per l' anno 1993, di lire 714.444.110 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.
20. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l' articolo 44 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene ridotto di lire 609.615.022 per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992.
21. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte rispettivamente di lire 609.615.022 per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.351.401.346 non utilizzate negli anni precedenti.
Art. 8
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, la residua somma di lire 80.098.467.419 disponibile sul << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> riaffluisce al << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
3. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire 113.245.629.460 per l' anno 1990.
5. Gli importi relativi alle riduzioni disposte sui diversi limiti di impegno per gli anni successivi al 1990 con i commi due, quattro, sei, dieci, dodici, quattordici, sedici e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> nei diversi esercizi come segue:
a) per l' anno 1991 lire 2.778.892.539;
b) per l' anno 1992 lire 3.277.489.094;
c) per l' anno 1993 lire 694.723.965;
d) per l' anno 1994 lire 714.444.110;
e) per l' anno 1995 lire 229.019.502;
f) per l' anno 1996 lire 230.000.000.

6. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire
6.056.381.633, suddiviso in ragione di lire 2.778.892.539 per l' anno 1991 e di lire 3.277.489.094 per l' anno 1992.

7. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1992 affluiranno al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi.