1. In via di interpretazione autentica la competenza attribuita al Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio o, per sua delega, ai Direttori di servizio della medesima Direzione regionale, ai sensi di quanto disposto dal
secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, alla stipulazione dei contratti, nonché alla liquidazione e all' ordinazione delle relative spese, va intesa nel senso di comprendere, oltre alle aste pubbliche e alle licitazioni private, anche le alienazioni, gli acquisti, le permute e la costituzione di diritti reali.