Legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - TESTO VIGENTE dal 02/12/1999

Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 3
1.
Dopo il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
<< Le cooperative che abbiano fruito delle anticipazioni debbono mantenere i requisiti stabiliti dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per almeno un triennio decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, a pena di decadenza del beneficio e di revoca dell' anticipazione concessa, con la maggiorazione degli interessi risultanti dall' applicazione del tasso netto sui depositi di tesoreria regionale in vigore tempo per tempo. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998