Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1990- 1992
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1990
Art. 1
 
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1989, nell' importo di lire 166.493.014.051.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti all' anno 1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.
3. Ai sensi del citato articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/82, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 9
 
1. Il limite di impegno quinquennale di lire 26 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.
2. Il limite di impegno quinquennale di lire 10 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.
3. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, verranno ridotte nella misura di lire 291.264.950 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2003, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
4. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 89 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1988 al 2007 con l' articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, e con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, verranno revocate per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
5. Il limite di impegno di lire 400 milioni già iscritto, con decorrenza dall' anno 1988, sul capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, - in corrispondenza all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati - si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 1992.
Art. 10
 Assunzione mutuo per il ripiano dei bilanci
delle USL.
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1990, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera a, del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, apposito mutuo di lire 44.704.582.000 per la parziale copertura delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite.
Art. 11
 
1. Alla copertura della spesa di lire 110.846.514.051 - relativa all' anno 1990 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 3 - lire 69.726.514.051) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, ad esclusione degli articoli 28, 30, comma 8, e 32, comma 1, e con gli articoli 54, 55, 56 e 58 (lire 41.120 milioni), si provvede:
a) per lire 76.493.014.051, con la disponibilità derivante dall' aumento del saldo finanziario, il cui ammontare viene aggiornato nell' importo specificato all' articolo 1, comma 1;
b) per lire 2.243 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >> (articolo 2);
c) per lire 3.710 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2391 - lire 300 milioni;
2) capitolo 2491 - lire 50 milioni;
3) capitolo 2772 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 59 del 21 febbraio 1990;
4) capitolo 2819 - lire 120 milioni;
5) capitolo 4781 - lire 150 milioni;
6) capitolo 4991 - lire 45 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 del 19 febbraio 1990;
7) capitolo 6588 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990;
8) capitolo 6589 - lire 190 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990;
9) capitolo 6602 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990;
10) capitolo 6768 - lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990;
11) capitolo 7204 - lire 530 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990;
12) capitolo 7348 - lire 25 milioni;
d) per lire 7.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 1, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990;
e) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11;
f) per lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 9, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990;
g) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << E >> (articolo 6);
h) per lire 3.028.500.000, mediante le minori spese di cui all' articolo 53.

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 24.710 milioni per l' anno 1991, previste dagli articoli 12, 13, 14, comma 3, 23, 24, 25 commi 5 e 9, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:
a) per lire 3.765 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << E >> (articolo 6);
c) per lire 3.073 milioni, mediante le minori spese di cui all' articolo 53;
d) per lire 9.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.

3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 23.710 milioni per l' anno 1992 previste dagli articoli 12, 13, 23, 24, 25, comma 5, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:
a) per lire 4.365.600.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 6.045.400.000, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << E >> (articolo 6);
c) per lire 4.799 milioni, mediante le minori spese di cui all' articolo 53;
d) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nel settore del territorio
Art. 14
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, limitatamente all' esecuzione delle opere viarie per le quali sia stato approvato il progetto esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
Art. 16
 Consorzi di bonifica
(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. I Consorzi di cui all' articolo 49 della legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente articolo, sono tenuti a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.
CAPO II
 Interventi nei settori dei servizi sociali
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
Art. 20
 Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio - assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l' anno 1990.
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 46/1990
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 4/1991
3 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 23
 Attività teatrali
(programma 2.4.3.)
1. In considerazione della funzione svolta dall' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed in relazione alla necessità dell' Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni, nella misura di lire 250 milioni annui.
2. Il contributo sarà concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato sarà disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
3. A tal fine è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Contributo quindicennale all' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.158.2.06.04) con la denominazione << Contributi al Consorzio MIB per l' istituzione dei corsi Master international business >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5221 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI - il capitolo 2003 (2.1.162.2.08.29) con la denominazione: << Sovvenzione annua all' Ecoistituto del Friuli - Venezia Giulia di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
10. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2003 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2 Comma 7 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 18/2000
4 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
5 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 25
 Interventi in materia di sport e tempo libero
di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione << Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Nel testo del comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << , destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale >> viene sostituita dalla locuzione << che rivestano interesse interprovinciale o regionale >>.
5. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e dei prescritti parcheggi - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 30
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
e alle cooperative agricole
(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
7. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
9. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991 nel testo modificato da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori dell' industria, dell' artigianato
del commercio e del turismo
Art. 36
 Aree attrezzate per insediamenti produttivi
(programma 0.1.4.)
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assunzione dell' onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.
TITOLO III
Art. 45
 Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazione
idraulica e di difesa della laguna di Marano e Grado
e per la ricerca applicata in acquacoltura
1. In relazione alla partecipazione finanziaria dello Stato all' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell' Adriatico settentrionale - Sottoprogramma << Zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado >>, è acquisita al bilancio regionale la somma complessiva di lire 20.206.500.000, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito con l' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, così ripartita negli anni tra i seguenti interventi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) finanziamento complessivo di lire 19.096.500.000 per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40;
b) finanziamento complessivo di lire 1.110 milioni per il finanziamento del programma pluriennale di ricerca di cui all' articolo 6 della citata legge regionale n. 40/1989.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), sul capitolo 501 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 19.096.500.000, suddiviso in ragione di lire 12.492.500.000 per l' anno 1990, lire 4.418.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l' anno 1992; nella denominazione del citato capitolo 501 dell' entrata la locuzione << per gli interventi da realizzare >> viene sostituita con la locuzione << per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado >>.
Art. 46
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge regionale 40/1989, l' autorizzazione a stipulare contratti di mutuo già disposta dall' articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - viene revocata.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, il capitolo 1656 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 ed il relativo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.600 milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni per l' anno 1991, vengono soppressi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, vengono inoltre soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 e i relativi stanziamenti, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1265 con lo stanziamento complessivo di lire 3.517 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.765 milioni per l' anno 1991 e lire 1.752 milioni per l' anno 1992;
b) capitolo 1305 con lo stanziamento complessivo di lire 901 milioni, suddiviso in ragione di lire 357 milioni per l' anno 1991 e lire 544 milioni per l' anno 1992;
c) capitolo 2499 con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991;
d) capitolo 6297 con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.600 milioni per l' anno 1990 e lire 800 milioni per l' anno 1991.

Art. 47
1. L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 14.100 milioni, disposta per gli anni dal 1990 al 1993 con l' articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, già rettificata in lire 19.300 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - relativo alla riautorizzazione per l' anno 1990 anche dei 5.200 milioni di mutuo non stipulati entro l' anno 1989, di cui lire 1.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) e lire 3.700 milioni per gli interventi di cui alla lettera b) del citato articolo 3, comma 3, della legge regionale 40/1989 - viene modificata in lire 21.185 milioni per gli anni dal 1990 al 1992, così suddivisi tra gli anni e tra i settori di intervento di cui al medesimo articolo 3, comma 3, della legge regionale 40/1989:
a) lire 11.885 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.900 milioni per l' anno 1990 e lire 4.985 milioni per l' anno 1991, per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
b) lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, lire 1.700 milioni per l' anno 1991 e lire 2.600 milioni per l' anno 1992, per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

Art. 48
 Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato per
opere di sistemazione idraulica e di difesa della laguna
di Marano e Grado
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 si iscrive la somma complessiva di lire 19.096.500.000, suddivisa in ragione di lire 12.492.500.000 per l' anno 1990, lire 4.418.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l' anno 1992, in corrispondenza dell' entrata di pari importo di cui all' articolo 45, comma 1, lettera a) ed in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) alla revoca degli stanziamenti per complessive lire 10.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.600 milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni per l' anno 1991, disposta con l' articolo 46, comma 3, lettere c) e d);
b) alla maggiore spesa complessiva di lire 3.385 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1990 e di lire 985 milioni per l' anno 1991, risultante dalla modifica dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera a);
c) all' acquisizione nella spesa dell' ulteriore quota di assegnazione statale pari a complessive lire
5.311.500.000, suddivisa in ragione di lire 2.492.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 vengono iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) sul capitolo 2500 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.909.500.000, suddiviso in ragione di lire 5.777.500.000 per l' anno 1990 e lire 3.132.000.000 per l' anno 1991, a fronte dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera a);
b) sul capitolo 6298 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 10.187 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.715 milioni per l' anno 1990, lire 1.286 milioni per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992, a fronte dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera b).

Art. 49
 Riduzione di spese regionali
in relazione all' acquisizione dei fondi statali
1. Dallo stato di previsione della spesa del bilancio regionale si provvede a disporre uno storno di fondi per complessive lire 5.811.500.000 per gli anni dal 1990 al 1992, suddivisi in ragione di lire 2.992.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991, lire 2.186.000.000 per l' anno 1992, nonché la revoca della spesa di lire 1.000.000.000 per l' anno 1993, in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) alla minor spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, risultante dalla modifica dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera b);
b) l' iscrizione nella spesa dell' ulteriore quota di assegnazione statale di complessive lire 5.311.500.000, suddivisi in ragione di lire 2.492.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992, disposta con l' articolo 48, commi 1, lettera c), e 2 (parte).

2. A tal fine dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 vengono stornati gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) dal capitolo 2497 viene stornata la somma complessiva di lire 524.500.000, suddivisa in ragione di lire 377.500.000 per l' anno 1990 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990 - e lire 147 milioni per l' anno 1991;
b) dal capitolo 6295 viene stornata la somma complessiva di lire 5.287 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.615 milioni per l' anno 1990 - corrispondente, per lire 2.085 milioni, alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990 -, lire 486 milioni per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992.

Art. 50
 Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato
per la ricerca applicata in acquacoltura
1. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, in corrispondenza dell' entrata complessiva di lire 1.110 milioni di cui all' articolo 45, comma 1, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - viene istituito il capitolo 7665 (2.1.238.5.10.14) con la denominazione << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.110 milioni, suddiviso in ragione di lire 475 milioni per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.
2. In relazione all' iscrizione nella spesa del suddetto importo di complessive lire 1.110 milioni, e tenuto conto degli storni disposti con gli articoli 51, comma 3, e 52, comma 3, dal capitolo 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene stornata la somma complessiva di lire 671 milioni, suddivisa in ragione di lire 36 milioni per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 61
1. Nel testo dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25:
a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente:<< 3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l' Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi. >>;<< 4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell' Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25. >>.

Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 76, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 195, comma 2, L. R. 5/1994