Legge regionale 25 giugno 1990, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1996

Adeguamento dei compensi ai presidenti ed ai componenti delle commissioni provinciali e regionale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 14, comma 2, L. R. 6/1996 a partire dalla data di costituzione delle Commissioni previste dall' articolo 5 della L.R. 6/96.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 215, comma 2, L. R. 5/1994
2 Comma 5 aggiunto da art. 215, comma 1, L. R. 5/1994
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 6/1996 a partire dalla data di costituzione delle Commissioni previste dall' articolo 5 della L.R. 6/96.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 15, comma 4, L. R. 6/1996
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 6/1996 a partire dalla data di costituzione delle Commissioni previste dall' articolo 5 della L.R. 6/96.