Legge regionale 09 aprile 1990, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 10/04/1990

Modificazioni della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 - << Esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali >>.
Art. 1
 
1. La lettera c) del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 è così sostituita:
<< c) dal Direttore del servizio economico finanziario della Direzione regionale della sanità o, in sua vece, da un funzionario della Direzione medesima da lui delegato fra quelli preposti ai servizi di cui all' articolo 143, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. >>.