Legge regionale 22 marzo 1990 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Disposizioni urgenti in materia di personale.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 4

1. Dopo l' articolo 28, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 viene aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 28 bis

1. Ai fini della determinazione della prova scritta di cui all' articolo 28, secondo e terzo comma, la Commissione giudicatrice, qualora gli esami abbiano luogo in unica sede, procede all' individuazione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di test; qualora gli esami abbiano luogo in più sedi, la Commissione giudicatrice procede all' individuazione di una sola prova scritta.

2. I quesiti ed i test possono essere predisposti anche con modalità che consentano il loro svolgimento e la loro valutazione mediante sistemi automatizzati.

3. Qualora, per la predisposizione dei quesiti o dei test, si proceda ai sensi dell' articolo 28, quarto comma, i relativi elaborati sono sottoposti alla Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui al comma 1, il giorno stesso della prova scritta.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l' istituto specializzato o l' esperto di cui l' Amministrazione regionale intende avvalersi, deve formalmente garantire, con le responsabilità connesse e conseguenti, la segretezza delle prove d' esame sino al giorno della prova scritta. >>.

Art. 5

1. All' articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 50 >> è sostituito dal numero << 52 >> e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<< g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >> .

Art. 6

1. All' articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 57 >> è sostituito dal numero << 59 >> e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<< f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >>.