Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.
Art. 1
 Partecipazione della Regione al PIM
1. La Regione partecipa all' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell' Adriatico settentrionale, in seguito denominato PIM o Programma, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 22 luglio 1988, n. 88/464/CEE ai sensi del Regolamento ( CEE ) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, secondo quanto previsto nel contratto di programma sottoscritto il 28 luglio 1988 dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Governo italiano e dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia, Veneto ed Emilia - Romagna.
2. Il PIM si compone di quattro sottoprogrammi, ciascun sottopogramma si articola in misure, che si attuano mediante progetti. L' Amministrazione regionale è impegnata in particolare a realizzare gli interventi previsti nelle misure del sottopogramma << zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado >> e a partecipare all' attuazione delle misure d' interesse interregionale ricomprese nei quattro sottoprogrammi in cui si specifica il PIM.
3. Con le modalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 la Giunta regionale approva i progetti attuativi del PIM e autorizza la relativa spesa, quando questa sia a carico del bilancio regionale.