1. Il trattamento di missione per l' espletamento delle funzioni amministrative regionali a favore dei magistrati di cui all' articolo precedente, corrisposto nei casi e con le modalità previste per il personale regionale, è commisurato a quello del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale.
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 34/1990 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/89.