Art. 1
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/1996
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 68, L. R. 1/2005
Art. 2
1. Il trattamento di missione per l' espletamento delle funzioni amministrative regionali a favore dei magistrati di cui all' articolo precedente, corrisposto nei casi e con le modalità previste per il personale regionale, è commisurato a quello del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 34/1990 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/89.
Art. 3
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di lire 90 milioni, suddivisi in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Al predetto onere complessivo di 90 milioni si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8840 del medesimo stato di previsione.
3. Il predetto capitolo 155 viene altresì impinguato, in termini di cassa, di lire 23 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.