Legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 29/08/1989

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 50, comma 1, L. R. 8/1991
2 Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995
3 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 1
 
1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all' allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformità con i principi generali fissati dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154 unità di cui 59 nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.
Art. 4
1. Per le medesime esigenze di cui all' articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 72 unità così suddivise: 42 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 25 con profilo professionale di consigliere giuridico - amministrativo - legale, 5 con profilo professionale di consigliere agronomo, 3 con profilo professionale di consigliere urbanista, 5 con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4 con profilo professionale di consigliere psicologo; 30 unità nella qualifica funzionale di segretario di cui 15 con profilo professionale di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale di geometra disegnatore.
2. L' assunzione del personale di cui al comma 1 avviene previo superamento di una prova tecnico - pratica vertente sui seguenti argomenti:
a) per i 25 consiglieri giuridico - amministrativo - legale, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale;
b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di quesiti in materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica e microbiologia agraria;
c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, nonché edilizia pubblica e privata;
d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità ed idraulica;
e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti in materia di psicologia sociale, psicologia dell' età evolutiva, e psicopedagogia;
f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia;
g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti in materia di estimo e contabilità per l' esecuzione di opere pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per i consiglieri psicologi è richiesto il diploma di laurea in psicologia.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell' Assessore delegato agli affari del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all' Amministrazione regionale; uno dei membri delle Commissioni escluso il Presidente, viene nominato sentite le rappresentanze sindacali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 7/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993