Legge regionale 07 agosto 1989 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2010

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.

Art. 1

1. Allo scopo di perseguire il coordinamento e l' integrazione delle iniziative di cui all' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale si avvale - previa stipula di apposita convenzione - anche dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, per ottenere pareri in ordine alle singole iniziative anzidette ed una valutazione di ordine economico del loro inserimento nel territorio.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.

Art. 3

1. All' articolo 8, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: << A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori e/o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009

Art. 6

(1)

1. Al fine di sviluppare da parte di imprese boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani assestamentali forestali prescritti dal RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e di consentire l' immissione sul mercato di maggiori volumi, all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna viene demandato il compito di sviluppare i processi di produzione e di utilizzazione del legno anche nelle sue fasi di trasformazione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 50/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 42/1995

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009

Art. 8

1. Alla rubrica del Capo III, Titolo II, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le parole:

<< . Progetti intersettoriali mirati comprensivi anche dei settori dell' industria, dell' artigianato e dei servizi alla produzione. >>.

Art. 9

1. All' articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<< 3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35. >>.

Art. 10

1. Il trasferimento di funzioni disposto dall' articolo 9 ha decorrenza dall' 1 gennaio 1990.

Art. 11

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera a) del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l' articolo 5, fanno carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. La denominazione del precitato capitolo 7277 viene sostituita dalla seguente << Contributi in conto capitale all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per l' acquisizione e la realizzazione degli immobili e l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei Centri di innovazione >>.

2. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l' articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per l' anno 1989, e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 7254 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione << Contributi all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per le spese di gestione dei Centri di innovazione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.350 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per l' anno 1989, e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. Al predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7277 dello stato di previsione predetto: per lire 650 milioni per l' anno 1989, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1988 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 15 del 16 febbraio 1989.

5. Sul precitato capitolo 7254 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 650 milioni, mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7277 dello stato di previsione più volte citato.

Art. 12

1. Per finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come introdotto con l' articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7354 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum alle imprese che realizzano le iniziative produttive promosse dai Centri di innovazione per l' acquisizione di brevetti e dei diritti di utilizzazione per le innovazioni di processo e di prodotto, per l' acquisto di macchinari ed attrezzature e per le spese di gestione >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 7354 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal predetto capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.