Art. 1
Note:
1 La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 8/1991
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 21/1992
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 47/1990
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17
3. Ai segretari particolari di cui all'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 25
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 47/1990
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 17/1992
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 28
1. In sede di prima applicazione del << Regolamento dei concorsi per titoli per l' accesso alla qualifica funzionale di dirigente >> da adottare ai sensi dell'
articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni - con riferimento ai concorsi per l' accesso alla dirigenza già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge - sono fatti salvi a tutti gli effetti esclusivamente gli adempimenti già espletati in esecuzione del DPGR 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres., nei limiti in cui l' emananda disciplina regolamentare corrisponda integralmente a quella precedente.
2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con DPRG 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres.