Art. 3
Beneficiari dei contributi
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all' articolo 2 gli enti locali, le Università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, nonché le istituzioni, le associazioni, e i cittadini, operanti nel Friuli - Venezia Giulia a fini non lucrativi per gli scopi della presente legge.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all' art. 2, comma 2, lettera b), l' Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni e le associazioni interessate alle iniziative medesime.