Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.
CAPO I
 Norme per favorire il processo d' integrazione europea
Art. 2
 Fondo regionale per l' Europa
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 viene istituito il Fondo regionale per l' Europa.
2. Sono a carico del Fondo le spese che l' Amministrazione regionale sostiene per promuovere, coordinare e realizzare direttamente, o attraverso la concessione di contributi ai soggetti di cui all' articolo 3, le seguenti iniziative:
a) gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all' articolo 1 della presente legge e all' articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47;
b) scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli - Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla << Convenzione culturale europea >> del Consiglio d' Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell' ambito di programmi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato;
c) corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge;
d) frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l' assegnazione di apposite borse di studio;
e) redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell' ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all' articolo 1;
f) attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all' acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo;
g) funzionamento e attività delle << Case per l' Europa >> istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l' Europa.
4. Al Fondo predetto fanno altresì carico i contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d' integrazione europea.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 93, comma 1, L. R. 25/1989
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 47/1993 nel testo modificato da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993
3 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 19/2000
4 Comma 5 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 19/2000
5 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 7, L. R. 45/2017
Art. 4
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per l' Europa composto in via permanente da:
a) l' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni con funzioni di presidente;
b) il Presidente della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari e per i rapporti esterni;
c) il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;
d) il Direttore regionale dell' Istruzione e della cultura o un suo delegato;
e) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine o loro delegati;
f) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
g) il Presidente della Federazione regionale dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regione d' Europa ( AICCRE ) o un suo delegato;
h) il Presidente dell' Unione regionale delle Province italiane ( UPI ) o un suo delegato;
ik) il Presidente dell' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o suo delegato;
l) il Presidente dell' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ) o un suo delegato;
m) il Presidente dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) o un suo delegato;
o) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;
p) cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e dei coltivatori diretti;
q) un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La designazione dei rappresentanti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in tal senso formulata dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. Trascorso tale termine, il Comitato è costituito sulla base delle designazioni effettuate, comunque fatte salve le successive integrazioni.
3. Il Presidente del Comitato può, a seconda degli argomenti iscritti all' ordine del giorno, convocare alle sedute, in sottocomitato, i membri direttamente interessati agli argomenti stessi, con gli stessi poteri dell' intero Comitato.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, parlamentari europei, rappresentanti di enti locali, di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
Note:
1 Il Comitato regionale per l' Europa, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
CAPO II
 Norme per l' attuazione dei programmi comunitari
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 19/2000
Art. 13
 Altri interventi
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 11, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese a carico del Fondo regionale per l' Europa per l' affidamento di incarichi di consulenza per la soluzione di problemi attinenti all' adeguamento della legislazione regionale a norme e prescrizioni della Comunità europea e all' utilizzazione degli strumenti comunitari.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
CAPO IV
 Norme finanziarie