Art. 21
1. Per le finalitā previste dall' articolo 15 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, č istituito, - a decorrere dall' anno 1989 - alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7423 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Compensi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli ed alle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola per gli adempimenti istruttori relativi all' assistenza degli utenti dei motori agricoli >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1110 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.