Legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Disposizioni per attuare nella regione Friuli - Venezia Giulia la lotta antiparassitaria guidata e integrata. Nuove norme, modifiche ed integrazioni a disposizioni riguardanti il settore agricolo.
Art. 2
1. La Giunta regionale approva i programmi di cui al precedente articolo 1 concedendo, per la loro attuazione, un contributo nella misura massima del 75%% della spesa ammissibile.
2. Sul contributo da concedersi, in base alla spesa risultante dal programma, potrą essere accordato un anticipo pari al 90%%.
3. Per i programmi realizzati dalla Direzione regionale dell' agricoltura, le spese sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e la somministrazione dei fondi viene effettuata mediante apertura di credito
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.