Legge regionale 22 ottobre 1988 , n. 61 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.

Art. 1

(1)

1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la dizione << Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport >> è sostituita dalla dizione << Direzione regionale dell' istruzione e della cultura >>.

2.

( ABROGATO )

3.

( ABROGATO )

4. L' articolo 161 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è soppresso.

Note:

Commi 2 e 3 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 18/1996

Art. 9

1.

( ABROGATO )

(3)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5.

( ABROGATO )

(1)

6.

( ABROGATO )

(2)

7. Restano in vigore le disposizioni di cui all' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituite dall' articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Note:

Comma 5 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Comma 6 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Art. 10

1. All' articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di cui uno con qualifica funzione di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.

2. All' articolo 17, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << , con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, >> sono sostituite dalle parole << , con qualifica funzionale non superiore a consigliere, >>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 12

1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all' articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Art. 13

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all' articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all' ordinamento degli Uffici previsto dalla suddetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Art. 14

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.