Legge regionale 20 maggio 1988 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 52, L. R. 13/2023

Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, detta le norme relative all' accertamento dei pericoli di valanga sul territorio regionale.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in materia di protezione civile e quelle in materia di difesa dalle valanghe.

Art. 2

(Catasto delle valanghe)

(1)

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.

2. Il catasto è il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).

3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.

Note:

Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 3

(Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)

(1)

1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.

2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.

4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Note:

Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 3 bis

(Aggiornamento delle classi di pericolosità delle aree valanghive con presenza di opere di mitigazione)

(1)

1. Le classi di pericolosità delle aree valanghive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 di data 9 novembre 2012, possono essere aggiornate a seguito di:

a) realizzazione di nuove opera di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe;

b) verifica e valutazione dell'efficacia di opere già realizzate.

2. L'aggiornamento è eseguito con la procedura prevista all'articolo 6, comma 3, delle Norme di Attuazione.

3. Ai fini dell'aggiornamento, chiunque abbia interesse presenta alla struttura regionale competente in materia di valanghe una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni fornite dalle vigenti Linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga del PAI del distretto delle Alpi orientali.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 52, L. R. 13/2023

Art. 4

Opere di difesa e prevenzionedai pericoli di valanghe

1. A prescindere dalle previsioni e norme urbanistiche, è consentita la costruzione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe, salvi i nullaosta, le concessioni e le autorizzazioni prescritte dalle leggi dello Stato o della Regione.

2. Quando ricorrano i presupposti della urgenza e dello stato di necessità, è in ogni caso consentita l' esecuzione di opere di difesa o prevenzione da pericoli di valanghe a carattere provvisorio, salvo il contestuale avvio delle pratiche per ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi per la costruzione delle opere definitive.

Art. 5

Adeguamento degli strumenti urbanistici di Comunialle prescrizioni antivalanga

1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, in presenza delle notifiche e comunicazioni previste negli articoli precedenti, devono contenere un elaborato di evidenziazione dei rischi derivanti da fenomeni valanghivi.

2. Le relative norme d' attuazione contengono, ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico - economico ed ambientale, l' indicazione delle opere di protezione degli insediamenti e degli impianti.

3. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanghe è contenuta nel parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, espresso dalla Direzione centrale competente in materia di tutela geologica, che deve a tal fine sentire anche la Direzione centrale competente in materia di valanghe

(1)

4. Le prescrizioni e i divieti di cui agli articoli 2 e 3 sono sostituiti dalle prescrizioni urbanistiche derivanti dall' entrata in vigore degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 6

Notificazione del pericolo a proprietari, possessorie detentori di edifici siti in zone a rischio valanghivo

1. Ricevuta la informazione di cui gli articoli 2 e 3, il Sindaco notifica senza indugio l' esistenza dei pericoli ai proprietari e ad agli eventuali possessori e detentori degli edifici esistenti nelle zone segnalate, anche per mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento.

2. In caso di irreperibilità di uno dei destinatari la notifica che lo riguarda avviene mediante pubblicazione degli atti all' albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili interessati e mediante affissione dell' avviso della pubblicazione in corso sull' ingresso principale dell' immobile.

3. La notificazione si intende eseguita ad ogni effetto di legge nei confronti delle persone indicate come proprietarie nel pubblico registro immobiliare, qualora al Comune non sia noto il proprietario effettivo.

Art. 7

Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l' inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.

Art. 8

Limitazioni della circolazionenelle zone sottoposte a rischio valanghivo

1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantire la sicurezza.

2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l' ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.

3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero i responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l' incolumità delle persone in transito od altri provvedimenti di competenza, quando l' imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell' emissione dell' ordinanza di cui al comma 1; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.

4. La Direzione regionale delle foreste provvede, nella stagione invernale, e tutte le volte in cui lo ritenga necessario, sulla base dei dati raccolti, a diramare comunicati sul grado di probabilità di caduta di valanghe mediante i più idonei mezzi di comunicazione.

5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai soggetti di cui al comma 2 per l' acquisto, l' apposizione, la manutenzione e la gestione della segnaletica.

(1)

Note:

Comma 5 aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 25/1989

Art. 9

Funzionamento della Commissione comunaleper la prevenzione di rischi da valanga

1. Nei comuni con territori ubicati a quote superiori ad 800 metri le ordinanze di cui agli articoli 7 e 8 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito - salvi i casi di urgenza - il parere di apposita Commissione di comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da caduta di valanghe.

2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera del Consiglio comunale, fanno parte il funzionario preposto all' Ufficio tecnico comunale, il responsabile della Stazione forestale competente per territorio, la guardia boschiva comunale qualora sussista il posto nell' organico del Comune, un rappresentante designato in via continuativa dalle associazioni o società sportive, alpinistiche o di soccorso alpino o dalle scuole di sci aventi sede nel Comune territorialmente interessato o, in mancanza, nei Comuni contigui della valle sempre territorialmente interessata.

3. I componenti della Commissione come sopra individuati non possono essere in numero inferiore a tre né superiore a cinque.

4. I componenti non di diritto restano in carica per un triennio ed hanno titolo a una medaglia di presenza ed ai rimborsi spese nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi per le analoghe Commissioni comunali; nell' esercizio delle loro funzioni i medesimi devono essere coperti con opportuna assicurazione da danni alle persone o a cose di rispettiva proprietà, a cura e spese dell' Amministrazione comunale.

5. Detta assicurazione considera l' arco stagionale in rischio di valanghe.

Art. 10

Integrazione commissione edilizia comunale

1. Presso i comuni il cui territorio include, nelle forme di cui ai precedenti articoli, zone identificate come sottoposte a pericolo di valanghe, le Commissioni edilizie che ne sono prive sono integrate da un geologo o da un ingegnere civile o da un dottore in scienze agrarie o in scienze forestali che si occuperà degli aspetti tecnici riguardanti la materia dei pericoli di valanghe.

2. La presenza con diritto di voto di tali componenti è necessaria alle riunioni della Commissione edilizia tutte le volte che si esaminano progetti di lavori edificatori o di urbanizzazione da autorizzarsi nell' ambito delle zone esposte a pericolo di valanghe.

Art. 11

Rilevazioni e notifica valangheStesura della relativa cartografia

1. Il catasto di cui all' articolo 2 e la carta di cui all' articolo 3, predisposti dalla Direzione regionale delle foreste, sono comunicati, a cura della Direzione medesima, alle Comunità montane interessate per territorio.

2. L' Amministrazione regionale nello svolgimento dei compiti di cui alla presente legge può avvalersi delle Comunità montane interessate ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, di enti ed istituti, nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni all' Amministrazione regionale.

Art. 12

(Rilevazione neve e valanghe)

(2)

1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.

2. Per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 la Direzione centrale competente è autorizzata:

a) a ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e ad avvalersi di soggetti esterni individuati attraverso procedure a evidenza pubblica e ad assumere i corrispondenti oneri;

b) ad acquistare e a installare stazioni di rilevamento neve automatiche e di tipo manuale;

c) a svolgere attività di propaganda;

d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;

e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;

f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.

(3)

3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 9/2008

Articolo sostituito da art. 3, comma 22, L. R. 14/2012

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 6/2013

Art. 13

Formazione professionale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale, regionale o esterno, di cui agli articoli 10 e 12 e ad assumerne la relativa spesa.

2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere la spesa corrispondente alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, all' interno o all' esterno della regione e/o del territorio nazionale, da enti, istituti o associazioni qualificate nel settore delle nevi e delle valanghe.

Art. 14

Stampa della cartografia

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la costruzione di cartografie di cui agli articoli 2 e 3 e per la loro successiva riproduzione e stampa.

Art. 15

Contributi ai Comuniper il funzionamento delle Commissioni

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai comuni che abbiano attivato la Commissione di cui all' articolo 9, un' assegnazione forfettaria pari a lire 1.000.000 annue.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.2.6. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 3974 (2.1.152.2.04.29) con la denominazione << Contributi agli enti proprietari di strade e gestori proprietari degli impianti per l' acquisto, l' apposizione, la manutenzione e la gestione di segnaletica >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Sul predetto capitolo 3974 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3974 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11, comma 2, fanno carico a capitoli istituiti a fronte dei singoli interventi previsti dalla presente legge.

2. Gli oneri relativi all' attività svolta dagli uffici degli enti di cui l' Amministrazione regionale si sia avvalsa ai sensi del precitato articolo 11, comma 2, fanno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988. Nella denominazione del predetto capitolo 825, dopo la parola << enti >> è inserita la locuzione << , nonché spese per avvalersi degli uffici degli enti medesimi >>.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.2.6. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV - il capitolo 3970 (2.1.148.2.04.29) con la denominazione << Spese per l' attuazione del servizio rilevazione neve e valanghe >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 795 milioni, suddiviso in ragione di lire 265 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Sul predetto capitolo 3970 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 265 milioni.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3970 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.2.6. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV - il capitolo 3971 (2.1.148.2.04.29) con la denominazione << Spese per la formazione professionale di esperti nella prevenzione dei rischi da valanga >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 milioni, suddiviso in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Sul predetto capitolo 3971 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3971 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.2.6. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV - il capitolo 3972 (2.1.142.2.04.29) con la denominazione << Spese per la costruzione e la riproduzione della Cartografia del catasto delle valanghe e della carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Sul predetto capitolo 3972 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3972 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 15, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.2.6. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 3973 (2.1.152.2.04.29) con la denominazione << Contributi ai comuni per il funzionamento delle commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 60 milioni, suddiviso in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Sul predetto capitolo 3973 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3973 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 22

Norma finanziaria

1. All' onere complessivo di lire 1500 milioni, in termini di competenza, previsto dall' articolo 16 e dagli articoli dal 18 al 21 si provvede:

a) per lire 1200 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 14, Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante storno di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

2. All' onere complessivo di lire 500 milioni, in termini di cassa, previsto dall' articolo 16 e dagli articoli dal 18 al 21 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.