Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.
Art. 8
 Limitazioni della circolazione
nelle zone sottoposte a rischio valanghivo
1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantire la sicurezza.
2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l' ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.
3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero i responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l' incolumità delle persone in transito od altri provvedimenti di competenza, quando l' imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell' emissione dell' ordinanza di cui al comma 1; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.
4. La Direzione regionale delle foreste provvede, nella stagione invernale, e tutte le volte in cui lo ritenga necessario, sulla base dei dati raccolti, a diramare comunicati sul grado di probabilità di caduta di valanghe mediante i più idonei mezzi di comunicazione.
Note:
1 Comma 5 aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 25/1989