Art. 3 bis
(Aggiornamento delle classi di pericolositā delle aree valanghive con presenza di opere di mitigazione)
1.
Le classi di pericolositā delle aree valanghive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, approvate dal Comitato istituzionale dell'Autoritā di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 di data 9 novembre 2012, possono essere aggiornate a seguito di:
a) realizzazione di nuove opera di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe;
b) verifica e valutazione dell'efficacia di opere giā realizzate.
2. L'aggiornamento č eseguito con la procedura prevista all'articolo 6, comma 3, delle Norme di Attuazione.
3. Ai fini dell'aggiornamento, chiunque abbia interesse presenta alla struttura regionale competente in materia di valanghe una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni fornite dalle vigenti Linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolositā da valanga del PAI del distretto delle Alpi orientali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 52, L. R. 13/2023