Art. 17
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11, comma 2, fanno carico a capitoli istituiti a fronte dei singoli interventi previsti dalla presente legge.
2. Gli oneri relativi all' attività svolta dagli uffici degli enti di cui l' Amministrazione regionale si sia avvalsa ai sensi del precitato articolo 11, comma 2, fanno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988. Nella denominazione del predetto capitolo 825, dopo la parola << enti >> è inserita la locuzione << , nonché spese per avvalersi degli uffici degli enti medesimi >>.