Art. 13
Formazione professionale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale, regionale o esterno, di cui agli articoli 10 e 12 e ad assumerne la relativa spesa.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere la spesa corrispondente alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, all' interno o all' esterno della regione e/o del territorio nazionale, da enti, istituti o associazioni qualificate nel settore delle nevi e delle valanghe.