Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.
Art. 12
1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.
3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 9/2008
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 22, L. R. 14/2012
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 6/2013