Art. 12
(Rilevazione neve e valanghe)
1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.
2.
Per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 la Direzione centrale competente č autorizzata:
b) ad acquistare e a installare stazioni di rilevamento neve automatiche e di tipo manuale;
c) a svolgere attivitā di propaganda;
d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;
e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;
f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attivitā stessa.
3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 9/2008
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 22, L. R. 14/2012
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 6/2013