Art. 10
Integrazione commissione edilizia comunale
1. Presso i comuni il cui territorio include, nelle forme di cui ai precedenti articoli, zone identificate come sottoposte a pericolo di valanghe, le Commissioni edilizie che ne sono prive sono integrate da un geologo o da un ingegnere civile o da un dottore in scienze agrarie o in scienze forestali che si occuperà degli aspetti tecnici riguardanti la materia dei pericoli di valanghe.
2. La presenza con diritto di voto di tali componenti è necessaria alle riunioni della Commissione edilizia tutte le volte che si esaminano progetti di lavori edificatori o di urbanizzazione da autorizzarsi nell' ambito delle zone esposte a pericolo di valanghe.