Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 52, L. R. 13/2023
Art. 1
 Finalità della legge
1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, detta le norme relative all' accertamento dei pericoli di valanga sul territorio regionale.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in materia di protezione civile e quelle in materia di difesa dalle valanghe.
Art. 8
 Limitazioni della circolazione
nelle zone sottoposte a rischio valanghivo
1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantire la sicurezza.
2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l' ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.
3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero i responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l' incolumità delle persone in transito od altri provvedimenti di competenza, quando l' imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell' emissione dell' ordinanza di cui al comma 1; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.
4. La Direzione regionale delle foreste provvede, nella stagione invernale, e tutte le volte in cui lo ritenga necessario, sulla base dei dati raccolti, a diramare comunicati sul grado di probabilità di caduta di valanghe mediante i più idonei mezzi di comunicazione.
Note:
1 Comma 5 aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 25/1989
Art. 9
 Funzionamento della Commissione comunale
per la prevenzione di rischi da valanga
1. Nei comuni con territori ubicati a quote superiori ad 800 metri le ordinanze di cui agli articoli 7 e 8 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito - salvi i casi di urgenza - il parere di apposita Commissione di comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da caduta di valanghe.
2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera del Consiglio comunale, fanno parte il funzionario preposto all' Ufficio tecnico comunale, il responsabile della Stazione forestale competente per territorio, la guardia boschiva comunale qualora sussista il posto nell' organico del Comune, un rappresentante designato in via continuativa dalle associazioni o società sportive, alpinistiche o di soccorso alpino o dalle scuole di sci aventi sede nel Comune territorialmente interessato o, in mancanza, nei Comuni contigui della valle sempre territorialmente interessata.
3. I componenti della Commissione come sopra individuati non possono essere in numero inferiore a tre né superiore a cinque.
4. I componenti non di diritto restano in carica per un triennio ed hanno titolo a una medaglia di presenza ed ai rimborsi spese nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi per le analoghe Commissioni comunali; nell' esercizio delle loro funzioni i medesimi devono essere coperti con opportuna assicurazione da danni alle persone o a cose di rispettiva proprietà, a cura e spese dell' Amministrazione comunale.
5. Detta assicurazione considera l' arco stagionale in rischio di valanghe.
Art. 12
1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.
3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 9/2008
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 22, L. R. 14/2012
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 6/2013