1. Nei territori classificati montani, di cui all'
articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, gli interventi per il ripristino o la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana nonché quelli relativi ad opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate da eventi calamitosi di carattere eccezionale, riconosciuti a termini dell'
articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, possono essere attuati dai Consorzi di cui all'
articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 31, a richiesta dei coltivatori che ne hanno interesse.