Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1988 - 1990ED AL BILANCIO PER L'ANNO 1988

Art. 1

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.

Art. 2

1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.

Art. 3

1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << C >>.

Art. 4

1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 vengono istituiti i capitoli 486 e 487 con classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.

Art. 5

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 vengono istituiti i capitoli 4090, 4091, 4092, e 8270 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.

Art. 6

1. Il capitolo 6287 viene inserito nell' elenco 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 7

1. Il capitolo 600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene trasferito dal programma 0.6.1. al programma 0.6.4.

2. Il capitolo 8931 dello stato di previsione precitato viene trasferito dalla Rubrica 24 alla Rubrica 9 e dal programma 3.5.2. al programma 0.7.1.

Art. 8

1. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 562 dello stato di previsione dell' entrata e 6940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.

2. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 562 dello stato di previsione dell' entrata e 7601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.

3. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15 comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

4. Il limite di impegno di lire 1.205 milioni iscritto sul capitolo 7170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 per le finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 2017.

5. Il limite di impegno di lire 100 milioni iscritto sul capitolo 7171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 per le finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 2019.

6. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 1.387 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

7. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 296 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

8. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno decennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

9. La quota successiva al 1990 dell' assegnazione pluriennale dello Stato prevista ai sensi dell' articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, assegnazione iscritta sui capitoli 480 dello stato di previsione dell' entrata e 2874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, e variata per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni sia << in diminuzione >> che in << aumento >>) allegata alla presente legge, verrà iscritta nella misura di lire 17 miliardi per l' anno 1991.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

1. L' autorizzazione a finanziare gli interventi di cui al' articolo 1, secondo comma, numero 3) e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, prevista dall' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, così come specificato con l' articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, e parzialmente modificata con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

2. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numeri 1) e 2) - come modificati ed integrati con l' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - e quarto comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 con il ricavato dei mutui, la cui autorizzazione è stata disposta con l' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e parzialmente modificata con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4.

3. L' onere di lire 3.000 milioni previsto dal comma 2 fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

4. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 1 - dal capitolo 1751 del precitato stato di previsione.

Art. 11

1. Il comma 1 dell' articolo 77 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene abrogato.

2. Conseguentemente, la suddivisione annuale dello stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, iscritto sul capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene modificato in lire 10.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989.

Art. 12

1. Alla copertura della spesa di lire 157.849 milioni - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> (art. 1 - lire 36.479 milioni), della maggior spesa di lire 6.000 milioni conseguente al disposto di cui all' articolo 11 ed al comma 1 dell' articolo 37, delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 68.370 milioni) - escluse quelle di cui all' articolo 33, comma 3, e di cui all' articolo 46 - e delle riautorizzazioni di spese già finanziate con mutuo previste al successivo Titolo III (lire 47.000 milioni) si provvede:

a) per lire 2.230 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 935 - lire 180 milioni;

- capitolo 4169 - lire 1.500 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 82 del 9 marzo 1988;

- capitolo 6141 - lire 150 milioni;

- capitolo 7164 - lire 400 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988;

b) per lire 2.620 milioni, mediante prelevamento di pari importo dagli appositi fondi globali iscritti ai capitoli 1150 e 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 per le somme sottospecificate, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1987 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988:

- lire 120 milioni dalla Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo;

- lire 2.000 milioni dalla Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto;

- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 21 - Direzione regionale dell' agricoltura - Partita n. 6 - del sopraspecificato elenco n. 5;

c) per le restanti lire 152.999 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.

2. Alla copertura della spesa di lire 25.450 milioni, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno con il successivo Titolo II si provvede:

a) per lire 180 milioni mediante storno dal capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990;

b) per lire 15.000 milioni, mediante prelevamento delle somme sottospecificate dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990:

- lire 14.000 milioni dalla Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato al predetto bilancio;

- lire 1.000 milioni dalla medesima Rubrica n. 6 - Partita n. 10 del sopraspecificato elenco n. 5;

c) per lire 6.000 milioni, con le riduzioni di lire 5.000 milioni conseguente al disposto di cui all' articolo 11 e di lire 1.000 milioni conseguente al disposto di cui al comma 1 dell' articolo 37;

d) per le restanti lire 4.270 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << A >> (articolo 1).

3. Alla copertura della spesa di lire 9.300 milioni, relativa all' anno 1990, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno con il successivo Titolo II, si provvede:

a) per lire 180 milioni mediante storno dal capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990;

b) per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 (Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo);

c) per le restanti lire 7.120 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << A >> (articolo 1).

TITOLO II

NORME AUTORIZZATIVEDI NUOVE O MAGGIORI SPESE

CAPO I

Interventi nel settore del territorio

Art. 13

Edilizia residenziale(programma 1.1.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 250 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

3. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

7. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

Art. 14

Opere pubbliche e di pubblico interesse(programmi 1.2.4. e 1.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

3.

( ABROGATO )

(1)

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

7. Per le finalità previste dal comma 2, dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 500 milioni.

8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

9. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

11. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

13. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

14. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.

15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> fino al 100%% della spesa ritenuta ammissibile per opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi a servizio delle caserme militari, compresi gli eventuali collegamenti alla rete viaria pubblica.

16. I benefici di cui al comma 15 possono venir concessi anche per opere già iniziate, purché non ancora ultimate alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione al finanziamento.

17. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, per l' anno 1988.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, - alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2994 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione: << Contributi 'una tantum' ai Comuni per opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi a servizio delle caserme militari, compresi i collegamenti alla rete viaria pubblica >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni, per l' anno 1988.

Note:

Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 15

Viabilità di competenza degli Enti locali(programmi 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di complessive lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 16

Impianti sportivi(programma 2.5.1.)

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1988.

3. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988 un limite d' impegno di lire 350 milioni.

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

5. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi della regione, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, contributi in conto capitale in misura non superiore all' 80%% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie.

8. Per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 7 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10, lettera b), e 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, - alla Rubrica n. 19 - programma 2.5.1. - spese d' investimento - categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6543 (2.1.238.5.08.09) con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Università degli studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento d' impianti sportivi >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 17

Viabilità forestale(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 26 ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 14 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4093 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la progettazione, l' esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.

Art. 18

Porti minori e navigazione interna(programma 1.3.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate al comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

CAPO II

Interventi nel settore dei servizi sociali

Art. 19

Strutture assistenziali(programmi 2.1.2., 2.1.6. e 2.1.7.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, al fine di contribuire alle spese di gestione, relative all' anno 1988.

4. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1988 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1988.

5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.

6. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1988.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1987, con le modalità previste dall' articolo 16, comma 6, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38.

8. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni per l' anno 1988.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.6. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 5343 (2.1.152.2.08.07.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1987 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.150 milioni per l' anno 1988.

10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, già facenti parte del Consorzio socio - sanitario Goriziano, finanziamenti destinati al pagamento delle residue contribuzioni finanziarie relative alle attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio, risultanti dal riparto finale alla data di soppressione dello stesso.

11. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 340 milioni per l' anno 1988.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII il capitolo 5208 (2.1.152.2.08.07.) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni, già facenti parte del Consorzio socio - sanitario Goriziano, destinati al pagamento delle residue contribuzioni finanziarie relative alle attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio, >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 340 milioni per l' anno 1988.

Art. 20 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 21

Edilizia scolastica(programma 2.3.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

Art. 22

Scuola - bus(programma 1.3.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 150 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

3. L' onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3605 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 23

Istruzione e formazione professionale(programmi 2.3.2. e 2.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di 2.000 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dalla medesima legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l' IRFoP è autorizzato a contrarre mutui, i cui oneri di ammortamento per capitale ed interessi graveranno sul bilancio dell' Istituto.

4. A richiesta dell' Istituto medesimo, i mutui suddetti potranno venir assistiti da garanzia da parte dell' Amministrazione regionale. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia faranno carico al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

5. Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, dopo la parola << arredi >>, vengono aggiunte le seguente parole:

<< nonché per la straordinaria ed ordinaria manutenzione di impianti tecnologici >>.

6. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, ed integrato dal precedente comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.

7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1988 e la cui denominazione viene integrato inserendo, dopo la locuzione << di attrezzature ed arredi >>, la locuzione, << , nonché per la straordinaria ed ordinaria manutenzione di impianti tecnologici >>.

Art. 24

Edilizia universitaria(programma 2.3.3.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per l' anno 1989.

2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per l' anno 1989.

Art. 25

Rifinanziamento di interventia favore di istituzioni culturali e scientifiche(programma 2.3.3., 2.3.5. e 2.3.8.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

4. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di complessive lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

5. Per le finalità previste dall' articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 26

Ulteriori interventi a favore di istituzioni culturali(programmi 2.3.3., 2.3.6. e 2.3.8.)

1. In relazione alla peculiare funzione riconosciuta alla << Scuola Internazionale >> di Trieste dall' articolo 10, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola medesima una sovvenzione annua per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Per la concessione di detta sovvenzione si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, salva restando la competenza determinata, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e dell' articolo 6, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con il comma 3.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5839 (1.1.162.2.06.06.) con la denominazione: << Sovvenzione annua alla scuola internazionale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5839 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

5.

( ABROGATO )

(1)

6.

( ABROGATO )

(2)

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.6. - Sezione VI - il capitolo 6236 (2.1.262.3.06.06.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Istituto Gramsci del Friuli - Venezia Giulia avente sede in Trieste, per la ristrutturazione e l' ammodernamento della sede, per l' acquisto di attrezzature e di arredi e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1988.

8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa << Casa del popolo >> con sede in Lauco un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l' anno 1988, per un intervento volto alla riparazione, ristrutturazione, adeguamento antisismico e conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio di proprietà della Società cooperativa stessa denominato << Casa del popolo >> in Lauco.

9. Il finanziamento sarà concesso a seguito di presentazione di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà erogato per il 70%% all' inizio dei lavori per il rimanente all' avvenuto collaudo degli stessi.

10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.6. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI, il capitolo 6069 (2.1.243.3.06.06.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Società cooperativa " Casa del popolo" con sede in Lauco per la riparazione, la ristrutturazione, l' adeguamento antisismico e il conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio denominato " Casa del popolo" in Lauco >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.

Note:

Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

Art. 27

Adesione della Regione Friuli - Venezia Giuliaal Centro Triveneto per la cultura e per le arti visive(programma 2.3.8.)

1. Al fine di concorrere ad assicurare agli intellettuali e agli artisti del Friuli - Venezia Giulia e del Triveneto la libera espressione dell' arte e della cultura, nonché la loro diffusione presso le comunità locali, la Regione Friuli - Venezia Giulia aderisce alla costituzione dell' Associazione culturale triveneta << Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive >>, con sede legale in Preganziol, in provincia di Treviso, e sedi locali nella Regione Friuli - Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Regione Friuli - Venezia Giulia partecipa alla costituzione della Associazione predetta in qualità di socio fondatore, congiuntamente alla Regione Veneto ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è rappresentata negli organi statutari dell' Associazione medesima in termini paritari con gli altri soci.

3. A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Associazione di cui al comma 1, una quota associativa annuale ed a concorrere nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività.

4. L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a mettere gratuitamente a disposizione dell' Associazione predetta eventuali beni mobili e immobili per le sedi e le attività.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6214 (2.1.162.2.06.04.) con la denominazione << Quota associativa a favore dell' Associazione culturale triveneta " Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive" e concorso nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6214 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 28

Edilizia teatrale(programma 2.3.8.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

CAPO III

Interventi nel settore dell' agricoltura

Art. 29

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 30

Anticipazioni ai consorzi agricoli(programma 3.1.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.

3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 31

Miglioramento strutture e infrastrutture agricole(programma 3.1.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2019.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2019 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO IV

Interventi nel settore dell' industria

Art. 33

Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche ( FRIE )(programma 3.3.1.)

1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.

3. In attuazione dell' articolo 13 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10.000 milioni, al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1375 (2.1.253.3.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

5. Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

Art. 34

Interventi a favore delle imprese industriali(programmi 3.2.2., 3.2.4. e 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.

3. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.

6. Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 12.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.

7. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa, nel settore dell' industria, di lire 5.500 milioni per l' anno 1989.

8. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 5.500 milioni per l' anno 1989.

9. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l' anno 1988.

10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

11. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.4. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7900 (2.1.243.3.10.28.) con la denominazione: << Contributi per il finanziamento dei progetti di ricerca applicata nel settore dell' informatica >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

Art. 35

Zone industriali e servizi alle imprese(programmi 3.2.3. e 3.2.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, così come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l' anno 1988;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2007;

c) lire 500 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

7. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il comma 2 dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.

8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

9. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

10. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.

CAPO V

Interventi nei settori dell' artigianato,della cooperazione e del trasporto merci

Art. 36

Interventi a favore delle imprese artigiane(programma 3.2.10.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

Art. 37

Fondi rischi dei Consorzi garanzia Fidi(programmi 3.2.10. e 3.4.3.)

1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata con l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

2. Per le finalità previste dal citato articolo 55 della legge regionale n. 3/1988 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 8465, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene - in relazione anche al disposto di cui al comma 1 - elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1988 ed eliminato per l' anno 1989.

4. Per le finalità previste dall' articolo 4, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

Art. 38

Operazioni di locazione finanziariadelle imprese di spedizione e di autotrasporto(programma 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

CAPO VI

Interventi nel settore del commercio e del turismo

Art. 39

Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Art. 40

Strutture alberghiere(programma 3.5.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 41

Strutture per la nautica da diporto(programma 3.5.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 42

Terme di Grado(programma 3.5.3.)

1. Nel quadro delle finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado, ivi compreso il rinnovo ed il potenziamento degli arredi ed attrezzature.

(1)

2. A tal fine è autorizzata la spesa complessive di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.5.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9033 (2.1.238.5.10.13.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia per l' ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso, in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 37/1992

Art. 43

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera s), L. R. 10/2012

CAPO VII

Particolari interventi a favore di enti locali

Art. 44

Progetti Amministrazioni Provinciali(programma 0.6.3.)

1. Per gli interventi di cui al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

Art. 45

Finanziamenti straordinari a Comuni(programma 0.6.2.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di S. Giorgio di Nogaro, in relazione a servitù ed impianti di carattere comprensoriale che interessano il territorio del Comune medesimo, un finanziamento straordinario di lire 1.350 milioni per l' anno 1988, da utilizzarsi per interventi volti alla acquisizione, conservazione, recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio nell' ambito del relativo territorio comunale, nonché per l' acquisizione di aree da destinare alla costruzione di impianti di pubblica utilità e per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

(1)

2. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento suddetto si applicano le disposizioni della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

(2)

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1932 (2.1.232.3.08.26.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di S. Giorgio di Nogaro per l' acquisizione, conservazione, recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.350 milioni per l' anno 1988.

4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1988 al Comune di Palazzolo della Stella per il completamento delle opere di ristrutturazione, comprese le attrezzature e gli arredi fissi e mobili, del complesso denominato << Casa del Marinaretto >>, da adibire a fini di utilità sociale.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1933 (1.1.232.3.08.07.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Palazzolo dello Stella per il completamento delle opere di ristrutturazione, compresi le attrezzature e gli arredi fissi e mobili, della " Casa del Marinaretto" >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 25/1989

Comma 2 sostituito da art. 95, comma 2, L. R. 25/1989

Art. 46

Finanziamento straordinarioallo IACP di Tolmezzo(programma 1.1.1.)

(3)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976.

(1)

2. Per l' erogazione del finanziamento, nonché per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.

(2)

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2635 (2.1.238.3.07.26.) con la denominazione: << Contributo straordinario all' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo per la realizzazione nel Comune di Enemonzo degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.

4. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.

5. Sul precitato capitolo 2635 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con le procedure previste dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988

Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 117, L. R. 50/1990

Art. 47

Consorzi di bonifica(programma 0.7.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1987, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2132 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

Art. 48

Finanziamento straordinarioalla Comunità montana Valli del Natisone(programma 0.7.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1989, alla Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione del << Centro di raccolta, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti tipici locali >>.

2. Il finanziamento cui al comma 1 verrà erogato nella misura dell' 80%% contestualmente all' atto di concessione, e, per la quota rimanente, al momento della presentazione di una dettagliata relazione sull' utilizzo del finanziamento stesso.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 - a decorrere dall' anno 1989 - è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 0.7.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2137 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per la realizzazione del " Centro di raccolta, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti tipici locali" >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.

TITOLO III

RIAUTORIZZAZIONE DI SPESE GIÀ FINANZIATECON CONTRAZIONE DI MUTUO

Art. 49

Riautorizzazioni di spese già finanziatecon contrazione di mutuo

1. A parziale modifica di quanto previsto dall' articolo 23 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, per le finalità previste dall' articolo 10 della medesima legge regionale, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3417 (2.1.210.3.10.17.) con la denominazione: << Spese per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

7. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

8. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

9. Per le finalità previste dal secondo comma, numeri 1) e 2) - così come modificati ed integrati dal precedente articolo 13 - e quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

10. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

11. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.

12. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.

13. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti all' Ente autonomo del Porto di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1988.

14. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per l' anno 1988.

TITOLO IV

ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI

Art. 50

Modificazioni della legge regionale27 agosto 1975, n. 63

1. A modifica di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, l' Un ione ginnastica Goriziana, previa modifica del proprio statuto, è autorizzata a trasferire al Comune di Gorizia, a titolo gratuito, la proprietà del Palazzetto dello sport di Gorizia prima della scadenza prevista dall' ultimo comma del medesimo articolo.

2. In relazione alla predetta cessione ed al conseguente accollo da parte del Comune di Gorizia degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dall' Associazione cedente per la realizzazione dell' immobile, l' Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore del Comune di Gorizia le residue quote dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, e dell' articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 16, nonché dei correlati contributi finanziari perequativi concessi ai sensi della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 51 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 52

Modificazioni della legge regionale7 giugno 1979, n. 26

1. L' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, viene soppresso.

Art. 53

Integrazioni della legge regionale14 ottobre 1965, n. 20

1. Nell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 viene inserita, dopo la locuzione << è autorizzata ad acquistare >> la locuzione << anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria >>.

Art. 54

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.