Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013
Art. 3
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.
3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 219, L. R. 14/2012
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 219, L. R. 14/2012
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 5/2013
4 Articolo sostituito da art. 18, comma 3, L. R. 21/2013