Art. 7
Gestione dei terreni stanziali
1. La gestione interna dei terreni stanziali spetta agli stessi << Rom >> che abbiano fissato in essi la loro dimora in un rapporto permanente con le strutture ed i servizi del territorio per quanto previsto dall' articolo 6.
2. Qualora i << Rom >> residenti o i loro rappresentanti lo richiedono, la gestione del terreno stanziale potrą aver luogo con la partecipazione di Associazioni di volontariato di cui all' art. 1.