Art. 25
Interventi della Consulta per le attività lavorative
1. La Consulta di cui all' articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell'
articolo 3 della Costituzione.
2. Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.