Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Titolo VI abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Tutela del patrimonio culturale e
dell' identità dei << Rom >>
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia tutela, nell' ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l' identità dei << Rom >>, giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.
2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa e del Parlamento europeo, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia salvaguardia, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l' identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei << Rom >>.
3. A tal fine la Regione assicura ai << Rom >>, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l' effettivo esercizio nell' autonomia culturale e socio - economica e ad assicurare la salute ed il benessere personale e sociale, nell' ambito di una più consapevole convivenza.
4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all' articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi << Rom >> e dei rispettivi sottogruppi parentali.
TITOLO II
 NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO
ED ALLA STANZIALITÀ ALL' INTERNO DEL
TERRITORIO REGIONALE
Art. 5
 Terreno stanziale
1. Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.
2. Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).
3. L' area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo 0 ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del PURG, avvalendosi, se del caso, anche dell' istituzione di sottozone come indicato dall' articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.
4. Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un' area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.
5. L' ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l' accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
7. I << Rom >> che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all' Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.
8. Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell' Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.
9. La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.
10. Il Consiglio comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 25/1991
TITOLO IV
 NORME PER L' INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE, O COMUNQUE DESTINATE A
FAVORIRE L' APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, DEI GIOVANI DELLE COMUNITÀ
<< ROM >>
Art. 14
 Inserimento nei corsi di formazione professionale
e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale
1. Fermo quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, << Ordinamento per la formazione professionale >>, l' Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo << Rom >>, sentita la Consulta di cui all' articolo 19.
TITOLO VII
 NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE
PER LA TUTELA DELLA MINORANZA << ROM >> E
NORME RELATIVE ALL' INFORMAZIONE
Art. 19
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la << Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.
4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all' insediamento dei successivi.
7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale.
8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.
9. All' interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l' approfondimento di questioni specifiche.
10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all' applicazione della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1991
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/1995
Art. 20
 Compiti della Consulta
2. Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni << Rom >> per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni << Rom >>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/1991
2 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 25/1991
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 25/1991
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
TITOLO VIII
 NORME TRANSITORIE
TITOLO IX
 NORME FINANZIARIE