Art. 34
(Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)
1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Articolo sostituito da art. 131, comma 1, L. R. 8/2022