1. L' azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell' intera comunità regionale e del suo territorio;
b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;
c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;
d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell' attività amministrativa;
e) all' efficienza ed all' economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonché la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;
f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.