Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE E RIDUZIONE DI QUOTE
ANNUALI DI SPESE DI INVESTIMENTO
PLURIENNALI NEL TRIENNIO 1988- 1990
CAPO I
 Rideterminazione di quote annuali
Art. 77
 Opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.)
2. La spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 con l' articolo 52, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 32, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 78
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 48, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
2. La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 41, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l' anno 1988 con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera c), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera b), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 79
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. La spesa complessiva di lire 11.500 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene modificata in lire 1.000 milioni per l' anno 1988, lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
2. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 dall' articolo 48, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO III
 Riduzione di autorizzazione di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
Art. 81
 Opere pubbliche
(programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1988, autorizzati con l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
b) lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Art. 82
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) lire 13.0000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.